Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).

Testo vigente dal 4 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 4 ottobre 2024. 24 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. tolto: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art45 · fonte del testo