Base imponibile per le trascrizioni 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. (( 2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa)).

Testo vigente dal 2 marzo 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 319/1996

    Altra decisione
    26 luglio 1996

    Poiché l'esame di una questione di costituzionalità fondata sull'interpretazione di una direttiva comunitaria esige che il contenuto delle norme da questa espresse sia compiutamente e definitivamente individuato, secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento, spetta ai giudici rimettenti adire previamente la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la conseguenza che ad essi vanno restituiti gli atti relativi all'incidente di costituzionalità. - V. O. n. 536/1995, riguardante analogo giudizio. red.: A.M. Marini

    Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 1 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 536/1995

    Altra decisione
    29 dicembre 1995

    Restituzione degli atti al giudice remittente, quando alleghi a presupposto della censura di costituzionalità una norma comunitaria sulla cui effettiva portata manchino precedenti puntuali, perché adisca la Corte di giustizia delle Comunità europee - alla quale sola è demandata l'interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa -, affinché individui in modo compiuto e definitivo, e con carattere di certezza ed affidabilità, il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie. Alla Corte costituzionale, infatti - ferma la possibilità del controllo di costituzionalità per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona -, non compete fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sé di "chiara evidenza", ne' di adire il giudice comunitario, non potendosi assimilare alla "giurisdizione nazionale", cui si riferisce l'art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., il giudice delle leggi, che, per la funzione di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica, non è incluso fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano. - Analoga fattispecie di restituzione degli atti, O. n. 206 del 1976. - Ambito del controllo di costituzionalità sulla normativa comunitaria, S. n. 509 del 1995. - Corte costituzionale e interpretazione della normativa comunitaria, S. n. 168 del 1991. - Nozione di "giurisdizione nazionale" ex art. 177 trattato CEE e Corte costituzionale, S. n. 13 del 1960. red.: A. Greco

    Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 1 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 2 marzo 1997. 29 parole aggiunte.

… misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. aggiunto: 2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art2 · fonte del testo