Restituzione degli atti al giudice remittente, quando alleghi a presupposto della censura di costituzionalità una norma comunitaria sulla cui effettiva portata manchino precedenti puntuali, perché adisca la Corte di giustizia delle Comunità europee - alla quale sola è demandata l'interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa -, affinché individui in modo compiuto e definitivo, e con carattere di certezza ed affidabilità, il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie. Alla Corte costituzionale, infatti - ferma la possibilità del controllo di costituzionalità per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona -, non compete fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sé di "chiara evidenza", ne' di adire il giudice comunitario, non potendosi assimilare alla "giurisdizione nazionale", cui si riferisce l'art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., il giudice delle leggi, che, per la funzione di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica, non è incluso fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano. - Analoga fattispecie di restituzione degli atti, O. n. 206 del 1976. - Ambito del controllo di costituzionalità sulla normativa comunitaria, S. n. 509 del 1995. - Corte costituzionale e interpretazione della normativa comunitaria, S. n. 168 del 1991. - Nozione di "giurisdizione nazionale" ex art. 177 trattato CEE e Corte costituzionale, S. n. 13 del 1960. red.: A. Greco
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