[1]Soggetti obbligati al pagamento

[2]1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura. 2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca ((, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2011 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2011. 7 parole aggiunte.

… e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipotecaaggiunto: , nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art11 · fonte del testo