Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 129 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

tolto: a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;

tolto: b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

tolto: c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

tolto: d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

tolto: Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 92 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art92 · fonte del testo