Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. 98 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In relazione alle finalita', di cui all'art. 43 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.
tolto: Il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la localita' sia preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresi', regolareaggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia tolto: in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.aggiunto: -art. 62 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art62 · fonte del testo
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