Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. 81 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonche' nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta «Valle da pesca- divieto di caccia».
tolto: Le localita', tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.
tolto: Il contravventore e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 31 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art31 · fonte del testo
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