Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 267 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonche' la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresi', permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.
tolto: Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato".
tolto: L'uccisione e la cattura degli animali nocivi puo' essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
tolto: Non e' punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.
tolto: Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita', ed in periodi di tempo determinati, la caccia, o la cattura di una o piu' specie di animali nocivi, nonche' la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art25 · fonte del testo
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