Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. 79 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

tolto: Entro tale raggio e' comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o simbelli.

tolto: La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art22 · fonte del testo