Art. 57 — Casi di raddoppiamento di pena
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. 77 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le pene sono raddoppiate per gl'impiegati e salariati addetti ai servizi di riscossione, di vigilanza e d'ispezione delle imposte di consumo, nonche' per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano partecipato al delitto di frode. Le pene sono anche raddoppiate per gl'impiegati ed agenti delle strade ferrate, per i capitani di bastimenti, per i corrieri, per i proprietari, impresari o conduttori di vetture e di tramvie e per il personale comunque posto alla loro dipendenza.aggiunto: Testo-art. 57 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art57 · fonte del testo
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