Art. 117 — Oggetto dell'imposta; determinazione dell'imponibile
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La previsione di notifica degli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia al solo capofamiglia e non anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, non compromette ne' comprime, secondo principi ribaditi dalla Corte in tema di obbligazioni tributarie, la tutela del coniuge - soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia - essendo a questi riconosciuta la possibilità di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). - S. n. 348/1987, O. nn. 267/1990, 519/1991, 178/1990, 246/1989, 184/1989, 591/1988, 207/1988, 108/1988, 48/1988, 544/1987.
Art. 112 Testo unico la finanza locale · Art. 115 Testo unico la finanza locale · Art. 117 Testo unico la finanza locale · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 135 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'imposta colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza. Nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto:
tolto: a) dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che li gravano;
tolto: b) della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;
tolto: c) di ogni altro indizio di ricchezza individuale, desunto dal valore locativo dell'abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale;
tolto: d) della costituzione della famiglia e cioe': del numero, dell'eta', del sesso e della condizione dei suoi componenti. Nella determinazione dei redditi o proventi delle famiglie operaie si tien conto del coefficiente di disoccupazione annua.aggiunto: Testo-art. 117 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art117 · fonte del testo
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