Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1941 al 22 dicembre 2008. 387 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I comuni possono, nei limiti ed in conformita' delle leggi vigenti: 1. istituire le imposte di consumo sui generi indicati nell'art. 20 del presenteTesto Unico; 2. istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del comune non supera i 30.000 abitanti), quella sul bestiame, le imposte sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e l'imposta di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani; 3. imporre la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne; 4. esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo. La facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime; 5. imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature; 6. Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni); 7. istituire prestazioni d'opera:

tolto: a) per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie (leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 4 luglio 1895, n. 390);

tolto: b) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti (legge 8 luglio 1903, n. 312);

tolto: c) per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987); 8. sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. I comuni partecipano inoltre:

tolto: a) al provento dei diritti erariali sugli spettacoli (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1589);

tolto: b) al provento della tassa di macellazione dei bovini (legge 6 luglio 1912, n. 832 e R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577);

tolto: c) ai proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e del contributo integrativo di utenza stradale, che vengono riscossi con le norme stabilite nel capo XIV di questo titolo.aggiunto: Testo-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art10 · fonte del testo