Art. 80 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16
L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948
L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art80 · fonte del testo
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