Art. 71 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 70

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati od ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art71 · fonte del testo