Art. 72 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art72 · fonte del testo