Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. 227 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: (Art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
tolto: Vigilanza finanziaria.
tolto: Sono soggetti a vigilanza della Finanza:
tolto: a) le fabbriche e le raffinerie di oli di semi ed i locali annessi;
tolto: b) gli stabilimenti dove si impiegano oli di semi in usi agevolati;
tolto: c) i depositi di oli di semi;
tolto: d) gli esercizi per la vendita al minuto degli oli di semi. Sono soggette a vigilanza continuativa della Finanza:
tolto: a) le raffinerie di oli di semi;
tolto: b) le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;
tolto: c) le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente oppure di impianti di disoleazione con solvente ed a pressione;
tolto: d) le fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;
tolto: e) le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a 25 quintali di semi oleosi;
tolto: f) le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialita' di lavorazione giornaliera superiore a 200 quintali di semi oleosi. Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art4 · fonte del testo
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