Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. 452 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (Art. 14, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 17, 18, 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
tolto: Agevolazioni per gli oli di semi impiegati in talune lavorazioni.
tolto: Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza continuativa della Finanza nella fabbricazione delle resine gliceroftaliche (alchidiche) e' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione. Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza continuativa della Finanza nella fabbricazione del linoleum, delle tele cerate e della gomma elastica artificiale (factis) e' concesso il rimborso del 30% della imposta di fabbricazione. Le ditte che intendono impiegare oli di semi nella fabbricazione dei prodotti di cui ai commi precedenti devono richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Nella domanda deve essere indicato:
tolto: 1) il nominativo e la residenza della ditta o di chi la rappresenta;
tolto: 2) la quantita' degli oli di semi da impiegare nella fabbricazione di ciascun prodotto ammesso all'agevolezza;
tolto: 3) il quantitativo di ciascun prodotto che si intende fabbricare. Le ditte ammesse a fruire dell'agevolezza prevista dal presente articolo debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui saranno annotati: Nella parte del carico:
tolto: a) la quantita' degli oli di semi pervenuti allo stabilimento;
tolto: b) il nominativo della ditta mittente;
tolto: c) gli estremi della bolletta di legittimazione. Nella parte dello scarico:
tolto: a) la quantita' di olio di semi effettivamente impiegata;
tolto: b) il quantitativo e la denominazione di ciascun prodotto fabbricato che fruisce dell'agevolezza. Il funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti indicati nel presente articolo, dopo di avere accertata la quantita' di olio di semi prelevata dal magazzino o dal serbatoio, assistera' alla sua immissione in caldaia, nonche' all'aggiunta della glicerina. La massa, come sopra ottenuta, dovra' essere riscaldata a temperatura da 220 a 240 gradi e cioe' fino alla formazione del mono o del digliceride. Dopo il raffreddamento della massa fino alla temperatura di 160-180 gradi centigradi, il funzionario incaricato deve assistere alla immissione nella caldaia di anidride ftalica in quantita' non inferiore al 5% in peso, rispetto all'olio posto in lavorazione, fornita dalla ditta interessata ed analizzata e riconosciuta idonea, prima dell'impiego dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane. Detta massa sara' successivamente riscaldata fino a portarla alla temperatura di 220-240 gradi centigradi, dopo di che il prodotto potra' essere lasciato a disposizione del fabbricante. Lo stesso funzionario redigera', di volta in volta, apposito verbale attestante la quantita' di olio di semi estratta dal magazzino o dal serbatoio ed impiegata nella fabbricazione dei prodotti ammessi alla agevolezza, nonche' il quantitativo di ciascuno di tali prodotti. Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte interessate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art22 · fonte del testo
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