Art. 55 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. ((11 Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507

11

Il D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507, ha disposto (con l'art. 86, comma 1 lettera d)) che "nel primo comma dell'articolo 55 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 15 gennaio 2000. 21 parole tolte, 43 parole aggiunte.

… schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. aggiunto: 11 Se il fatto e' tolto: doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000 aggiunto: commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507

    Il D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507, ha disposto (con l'art. 86, comma 1 lettera d)) che "nel primo comma dell'articolo 55 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art55 · fonte del testo