((La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede:

  • 1)che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
  • 2)che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  • 3)nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 70 parole tolte, 131 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Sono nulle leaggiunto: La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non tolto: siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino aggiunto: sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o tolto: le firme aggiunto: la firma richiesti dall'art. 41;

2) tolto: nelle quali l'elettore si e' fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 47;

tolto: 3) che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a aggiunto: che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il tolto: votante aggiunto: proprio voto;

tolto: 4aggiunto: 3) nelle quali l'elettore ha espresso tolto: il suo voto aggiunto: voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, tolto: sia con piu' voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni aggiunto: a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art55 · fonte del testo