Art. 52 — Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°

Alle ore 7 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire ((fino alle ore 15;)) gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Testo vigente dal 17 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 17 aprile 2002. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore tolto: 14 aggiunto: 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art52 · fonte del testo