Art. 34 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 21

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro ((l'ottavo giorno)) precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Testo vigente dal 16 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1990 al 16 settembre 2010. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro tolto: il quindicesimo aggiunto: l'ottavo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art34 · fonte del testo