Art. 26 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1970, n. 312.
Abrogato dal 31 maggio 1970
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1970, n. 312.
Abrogato dal 31 maggio 1970
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile l'impugnativa di un articolo di legge abrogato anteriormente all'instaurazione dei giudizi a quibus. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 e dell'art. 26 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).
Art. 20 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 26 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 31 maggio 1970. 136 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresi' un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli della Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorna al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1970, N. 312
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art26 · fonte del testo
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