(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 880/1986) Detrazione di altre imposte 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a)(( LETTERA ABROGATA D.L. 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 1997, N. 140));

  • b)le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Testo vigente dal 30 maggio 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997. 29 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: a) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso aggiunto: a) LETTERA ABROGATA D.L. 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 1997, N. 140;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art26 · fonte del testo