(Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, legge n. 880/1986) Spese mediche e spese funerarie 1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/2000

    Questione infondata
    16 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - perché la prospettazione del rimettente è perplessa - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, censurato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la deducibilità dalla imposta sulle successioni delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede il quale abbia rinunciato all'eredità L.T.

    Art. 24 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art24 · fonte del testo