Art. 61 — Recupero delle imposte prenotate a debito

(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Testo vigente dal 1 luglio 2002 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 luglio 2002. 20 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieriaggiunto: , i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art61 · fonte del testo