Art. 45 — Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonche' per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art45 · fonte del testo