Art. 46
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Abrogato dal 18 agosto 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Abrogato dal 18 agosto 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 18 agosto 2001. 63 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria, della Commissione unitamente ente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le comunicazioni all'altra parte. La segretaria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art46 · fonte del testo
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