[1]in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

[2]Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) di cui all'art. 92, primo comma, e per quelli di cui all'art. 63, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni.(1) Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.(2) Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art. 63.(3)

[3](1) Art. 12, c. 1°, L. n. 649/1961; art. 34, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 8, c. 2°, L. n. 38/1967

[4](2) Art. 12, c. 2°, L. n. 649/1961

[5](3) Art. 12, c. 3°, L. n. 649/1961; art. 8, c. 1°, L. n. 38/1967; art. 34, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 265/1962

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art94 · fonte del testo