[1]del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia

[2]I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli artt. 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.(1) Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destinano le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali sono approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.(2) Le eventuali somme residue sono iscritte, in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo.

[3](1) Art. 1, L. n. 167/1960

[4](2) Idem, art. 2

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art91 · fonte del testo