Art. 63 — Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 febbraio 2026, n. 28.
Abrogato dal 6 marzo 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 febbraio 2026, n. 28.
Abrogato dal 6 marzo 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 6 marzo 2026. 31 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Ciascun sistema multilaterale per la negoziazione di strumenti finanziari opera come mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, nel rispetto delle relative disposizioni della presente parte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art63 · fonte del testo
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