Art. 174 — False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Abrogato dal 16 aprile 2002
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Abrogato dal 16 aprile 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della CONSOB e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art174 · fonte del testo
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