Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni

tolto: Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni e' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000. E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni salvo che non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni e' punito ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art221 · fonte del testo