Art. 183 — Coefficienti di rendimento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dogana, con le modalita' stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 177 e 178, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si effettuano le singole operazioni di temporanea importazione e per ciascuna specie e qualita' dei prodotti da ottenere il coefficiente di rendimento, da sottoporre all'approvazione del capo della circoscrizione doganale. Tuttavia, il Ministero delle finanze puo' stabilire coefficienti forfettari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in condizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti e con l'ottenimento di prodotti di specie, quantita' e qualita' costanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art183 · fonte del testo
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