Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. 109 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dagli articoli 22, 23, 24 e 25, chiunque pone in essere i contratti di cui all'art. 2 senza l'impiego degli appositi foglietti bollati, quando questi siano obbligatori ai sensi dello stesso articolo, ovvero senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda, di credito, nel caso preveduto dall'art. 11, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
tolto: Se il fatto e' di lieve entita' in luogo della pena della reclusione si applica la multa da L. 500 a L. 5000.
tolto: Per la repressione delle violazioni alle disposizioni del presente decreto trova applicazione la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.aggiunto: Testo unico-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art26 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.