Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
9 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1950 al 9 maggio 2025. 122 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Indipendentemente dall'imposta sul plusvalore di cui ai precedenti articoli 1 e 12, per ogni cessione dei titoli azionari, quote o carature indicati all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli, quote o carature non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui al precedente art. 11, e' dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso. per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta e' stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.
tolto: La sovrimposta di negoziazione di cui al presente articolo e' a carico esclusivo del compratore.aggiunto: Testo unico-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art17 · fonte del testo
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