Art. 63 — Partecipazioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
Abrogato dal 30 novembre 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
Abrogato dal 30 novembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2014 al 30 novembre 2021. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle societa' finanziarie e alle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art63 · fonte del testo
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