a)il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b)per «societa' finanziarie» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis)per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter)per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)per «societa' strumentali» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45.
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021. 115 parole tolte, 87 parole aggiunte in 6 capoversi.
a) il controllo sussiste nei casi previstitolto: dall'art.aggiunto: dall'articolo 23;
b) pertolto: "societa' finanziarie"aggiunto: «societa' finanziarie» si intendono le societa'tolto: che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia...; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita'aggiunto: indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
aggiunto: b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, letteratolto: naggiunto: v), del decreto legislativotolto: 24 febbraio 1998aggiunto: 30 maggio 2005, n.tolto: 58aggiunto: 142;
b-tolto: bis) per 'di partecipazione finanziaria mista'aggiunto: ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa'tolto: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142aggiunto: indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) pertolto: "societa' strumentali"aggiunto: «societa' strumentali» si intendono le societa'tolto: che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informaticiaggiunto: indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
aggiunto: d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art59 · fonte del testo
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