Art. 53-ter — Misure macroprudenziali

La Banca d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.

Testo vigente dal 13 dicembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 13 dicembre 2016. 38 parole tolte, 38 parole aggiunte.

La Banca d'Italia tolto: adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonche' quelle di natura macro-prudenziale previste dal aggiunto: e' autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. tolto: 575/2013, quale autorita' designata ai sensi di tali normative comunitarie aggiunto: 1024/2013. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art53ter · fonte del testo