Art. 141 — Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Abrogato dal 19 settembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Abrogato dal 19 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1996 al 19 settembre 2010. 36 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: (False comunicazioni relative a intermediari finanziari). Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art141 · fonte del testo
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