Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5 ((...)), 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ((ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e))); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere ((l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis))), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 4 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5tolto: , 62, 63,aggiunto: ..., 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca … presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c)aggiunto: , d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza aggiunto: e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, tolto: lettera c aggiunto: lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art110 · fonte del testo