Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]delle variazioni (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 40 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
