Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]per mancata coltivazione e per eventi naturali (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 33 il reddito agrario si considera inesistente.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
