Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]de minimis (articolo 37 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. In deroga agli articoli 333, 334, 335, 336 e 338, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 352, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio:

  • a)i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro;
  • b)il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro. 2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese. 3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del capo III del presente titolo. 4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 333, comma 3. 5. L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non e' applicabile alle imprese apolidi e alle entita' d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entita' non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art337 · fonte del testo