Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]irrilevanza dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 93, ai fini del diritto alla trasformazione delle attivita' per imposte anticipate per le banche di credito cooperativo (articolo 26-ter, comma 1, decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

[2]1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione l'articolo 362, comma 2, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui all'articolo 93, comma 1, secondo periodo, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui all'articolo 278, comma 1; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art281 · fonte del testo