Art. 279
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]della trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte anticipate (articolo 17 decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83)
[2]1. Le disposizioni dell'articolo 278, commi 1, 3, 4 e 5, non sono applicabili alle attivita' per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
