Art. 100
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]e oneri non computabili nella determinazione del reddito (articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Non concorrono alla formazione del reddito:
- a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- c)in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
- d)i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
