Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]imponibili ad altro titolo (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui agli articoli da 46 a 49 conseguiti dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d), del medesimo comma, nonche' quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
