Art. 85-bis — Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1968 al 1 gennaio 1974. 103 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 85-bis
tolto: a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
tolto: b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art85bis · fonte del testo
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