Art. 50
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Soggetti passiviaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 50
tolto: Soggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'art. 49. Quando la titolarita' del diritto spetta a piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento della imposta. Quando sul terreno coesistono diversi diritti reali attributivi del possesso ciascun titolare e' tenuto al pagamento della quota d'imposta sulla parte del reddito imponibile corrispondente al suo diritto, senza vincolo di solidarieta' per le quote dovute dagli altri titolari. In ogni caso il privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estende all'intero fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art50 · fonte del testo
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