Art. 37
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Motivazione dell'accertamentoaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 37
tolto: Gli avvisi di accertamento devono essere analiticamente motivati a pena di nullita'. La nullita' deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla commissione di primo grado. La motivazione analitica non e' richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, ne' quando la dichiarazione manchi dell'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art37 · fonte del testo
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