Art. 270
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Procedura per l'applicazione delle sanzioniaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 270
tolto: L'ufficio delle imposte, in caso di violazioni soggette a sanzioni diverse dalla sopratassa, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza. L'Intendente di finanza, quando la sanzione applicabile non rientra nella sua competenza, denuncia il fatto all'autorita' giudiziaria ovvero, nei casi previsti dall'art. 269, al Ministro per le finanze, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art270 · fonte del testo
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